MERCATO SENZA CONCORRENZA

 Oggi Apple e Microsoft valgono in Borsa poco meno di 3 mila miliardi di dollari ciascuna; dunque più del Pil giapponese. Sono le due società con la maggiore capitalizzazione del pianeta e hanno in mano il controllo delle tecnologie in grado di condizionare in profondità il modo di pensare, di rappresentare e di interpretare il mondo. La narrazione comune è che siano in costante concorrenza e che questa sia la forza del mercato. Ma è proprio così? Direi di no. I principali azionisti di Apple e Microsoft sono gli stessi tre fondi, Vanguard Black Rock e State Street, che in entrambi i casi controllano circa il 20% del capitale totale. In sintesi chi decide le strategie delle due società sono gli stessi soggetti finanziari che, evidentemente, decidono cosa sia il mercato, cancellando ogni reale concorrenza, ormai estranea a tutti i settori fondamentali dell’economia globale. In tali condizioni celebrare il libero mercato significa praticare la religione fideistica del monopolio finanziario a cui riservare la proprietà privatistica di ogni forma di innovazione.

Alessandro Volpi

 

Commento di Romano Pisciotti: l’Europa ci obbliga a riformare la legge sulla concorrenza…che ridere!

“Ne bis in idem”…not twice about the same

not twice about the same
Literally translated ne bis in idem meansnot twice about the same’. Put simply—a closer look below will reveal complications—the principle provides that nobody should be judged twice for the same offence. Historically, the principle derives from the Roman law maxim bisde eadem re ne sit actio.

The Grand Chamber of the of the  Court of Justice, is hearing today two very important cases that relate to the principle of non bis in idem in competition and regulatory proceedings (there has been a flux of such cases recently). Case C-117/20 is about whether that principle applies between regulatory and competition proceedings, where the same facts may be examined under two different legal regimes. There are also interesting questions about limitations on the freedom to conduct business, protected by Article 16 of the Charter of Fundamental Rights. These are particularly critical questions for the enforcement of the future Digital Markets Act. Case C-151/20 is about non bis in idem as between national and EU competition law-based proceedings. Particularly interesting is a question whether the above principle applies to the case of immunity recipients, where no fine has been imposed, yet there is a finding of infringement. The fact that these cases are heard by the Grand Chamber may mean that the Court could revisit its Toshiba case law, where it adopted a very conservative and restrictive interpretation of double jeopardy in competition cases. I think it’s about time to align the EU case law on this matter.
FROM:
Traduzione:
La Grande Sezione del Court of Justice of the European Union sta ascoltando oggi due casi molto importanti che riguardano il principio del non bis in idem nei procedimenti in materia di concorrenza e regolamentazione (recentemente si è avuto un flusso di tali casi). La causa C-117/20 riguarda l’applicazione di tale principio tra procedimenti normativi e di concorrenza, qualora gli stessi fatti possano essere esaminati nell’ambito di due regimi giuridici diversi. Vi sono anche interessanti domande sulle limitazioni alla libertà di condurre affari, tutelate dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali. Si tratta di questioni particolarmente critiche per l’applicazione della futura legge sui mercati digitali. Il caso C-151/20 riguarda il non bis in idem tra procedimenti nazionali e comunitari basati sul diritto della concorrenza. Particolarmente interessante è la questione se il principio di cui sopra si applichi al caso dei beneficiari dell’immunità, in cui non è stata inflitta alcuna ammenda, ma vi è una constatazione di infrazione. Il fatto che tali cause siano state eseudite dalla Grande Sezione può significare che la Corte potrebbe riesaminare la sua giurisprudenza Toshiba, in cui ha adottato un’interpretazione molto conservatrice e restrittiva della doppia incrivizione nelle cause in materia di concorrenza. Penso che sia giunto il momento di allineare la giurisprudenza dell’UE in materia.
Presented by Romano Pisciotti